Le verifiche periodiche sui carrelli elevatori

I carrelli elevatori non fanno parte dell’allegato VII del D. Lgs. 81/2008., allegato nel quale si trovano le indicazioni sui controlli da fare per le apparecchiature indicate, con i tempi da rispettare . Sarebbe stato comodo se il legislatore avesse dato indicazioni precise anche per i carrelli. In mancanza di queste occorre fare altre considerazioni.

I carrelli elevatori fanno parte dell’Allegato V se sono antecedenti alla marcatura EPSILON e quindi costruiti in riferimento al DPR 547/55, ma questo punto riguarda essenzialmente le cinture di sicurezza (obbligatorio che ci siano / obbligatorio che vengano usate)

2.5 I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio.

I carrelli cosiddetti Epsilon e CE vengono considerati nell’art. 71 comma 8 dove viene fatto riferimento alle Linee Guida ISPESL (linee guida che parlano di verifica periodica almeno annuale)

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche (cfr. Linee Guida ISPESL) o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

e quindi siamo sempre nella questione relativa alla marcatura CE.

E’ chiaro che il fabbricante, un pò per stare dalla parte dei bottoni e un pò per stare da quella dei “bottini” (… ha sempre dietro una sua società di assistenza ufficiale) dice che i controlli vanno fatti con discreta o notevole frequenza.

In particolare per le funi e le catene si rifà alle “antiche” regole delle funi e delle catene dei carroponti con il famoso controllo trimestrale che deve essere poi segnato sul libretto matricolare.
Per la verifica trimestrale delle catene nell’allegato VI – Parte terza viene riportato che la verifica delle catene è trimestrale in mancanza delle indicazioni del costruttore nel libretto d’uso e manutenzione, altrimenti si rispetta quanto prescritto.

ALLEGATO VI

3 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi

3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.

Attenzione quindi: non di tutto ma di funi e catene

TOTALE

se il fabbricante ci ha detto quale è la frequenza dovrei attenermi ad essa
se il fabbricante non me lo ha specificato, di farà riferimento alle linee guida, che parlano di “almeno annuale” [ma i carrelli ante CE sono senz’altro quelli meno nuovi e quindi sarebbero quelli più bisognosi di controlli e manutenzioni]

Infine: nessuno dice che per i carroponte le funi non possano essere controllate da personale interno ma che devono essere fatto da personale competente. Quindi se il controllo trimestrale fosse solo per le funi e catene dei carrelli … in molti sostengono che potrebbe essere fatto anche da personale interno dell’azienda, purchè qualificato