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	<title>Norsaq . Info sulla sicurezza</title>
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	<description>Informazioni ultim&#039;ora relative alla sicurezza</description>
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		<title>Effetti di REACH e CLP in ambito lavorativo e nella valutazione del rischio chimico</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norsaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<category><![CDATA[rischio chimico]]></category>

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		<description><![CDATA[I principali effetti di REACH e CLP in ambito lavorativo e nella valutazione del rischio chimico sono i seguenti: - eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni “nei casi in cui le informazioni inerenti le proprietà delle sostanze siano state modificate o aggiornate dalle nuove norme. La VdR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I principali effetti di REACH e CLP in ambito lavorativo e nella valutazione del rischio chimico sono i seguenti:</p>
<p>- <strong>eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni</strong> “nei casi in cui le informazioni inerenti le proprietà delle sostanze siano state modificate o aggiornate dalle nuove norme. La VdR chimico è da ritenersi ancora valida nei casi di non variazione della classificazione di pericolo degli agenti in parola e in assenza di variazioni delle condizioni operative di lavoro”; occorre inoltre fare l’aggiornamento anche in relazione agli scenari di esposizione allegati alle SDS.</p>
<p>- <strong>aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e dell’informazione</strong>, “relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose e alle nuove misure di prevenzione e protezione da adottare”;</p>
<p><strong>- classificazione di agenti chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria</strong> che “deve essere attivata per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute rispondenti, in base alla Dir. 67/548/CEE, ai criteri per la classificazione non solo, come già previsto dal D.Lgs. 81/2008, come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo produttivo, ma anche corrosivi, cancerogeni di categoria 3 e mutageni di categoria 3, o alle corrispondenti categorie così come previste dal Regolamento CLP e che sarà a completo regime il 1° giugno 2015”;</p>
<p>- <strong>aggiornamento della segnaletica di sicurezza</strong> in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP come previsto nell’allegato XXVI del D.Lgs. 81/2008.</p>
<p>Vi ricordiamo che Norsaq è in grado di aiutare le aziende nella valutazione del rischio chimico, sia nella fase di analisi documentale sia in quella di verifica mediante analisi ambientali e personali.</p>
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		<title>La valutazione del rischio chimico</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norsaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[rischio chimico]]></category>

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		<description><![CDATA[  Molto spesso nelle aziende non si utilizzano prodotti chimici tal quali, ossia come forniti dall’azienda produttrice, ma si effettuano diluizioni o miscele. Premesso che queste attività (soprattutto le miscelazioni con altri prodotti) devono essere fatte in modo sicuro e con la conoscenza di quanto potrebbe avvenire dal punto di vista chimico, per la valutazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Molto spesso nelle aziende non si utilizzano prodotti chimici tal quali, ossia come forniti dall’azienda produttrice, ma si effettuano diluizioni o miscele.</p>
<p>Premesso che queste attività (soprattutto le miscelazioni con altri prodotti) devono essere fatte in modo sicuro e con la conoscenza di quanto potrebbe avvenire dal punto di vista chimico, per la valutazione del rischio si ha a disposizione la Scheda Dati Sicurezza (SDS) del prodotto fornito, ma non ovviamente quella del prodotto diluito. Con il metodo Movarisch occorre quindi procedere prima alla definizione della pericolosità della miscela. Conferma di ciò ci è stata data anche da Prevenzio.net che ha risposto in merito come sotto riportato.</p>
<p>Ricordiamo con l’occasione che siamo in grado di effettuare le valutazioni del rischio chimico con algoritmi previsionali e di verificare a posteriori il risultato con mirati campionamenti ambientali e personali, effettuati da personale competente.</p>
<p>QUESITO</p>
<p>Abbiamo la necessità di valutare con il modello MoVaRisCh il rischio chimico per la salute per un prodotto chimico (detergente liquido) che viene utilizzato diluito in acqua.</p>
<p>Non avendo trovato indicazioni precise in merito, le alternative per noi ipotizzabili sono:<br />
- considerare lo score associato al prodotto “puro” (non diluito), dal momento che in una prima fase di preparazione il prodotto, prima di essere miscelato all’acqua, non è diluito. Tale alternativa sembra però molto cautelativa<br />
- utilizzare l&#8217;indice “inclusione in matrice&#8221;, dal momento che si tratta di una sospensione in matrice acquosa<br />
- utilizzare una nuova classificazione del preparato in base al D. Lgs. 65/03<br />
Quale di queste alternative può essere utilizzata o c&#8217;è una possibilità diversa?</p>
<p>RISPOSTA</p>
<p>Occorre innanzitutto valutare la pericolosità della miscela classificandola ai sensi del D.Lgs.65/03.</p>
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		<title>Valutazione dei campi elettromagnetici</title>
		<link>http://www.norsaq.it/info/notizie/valutazione-dei-campi-elettromagnetici.html</link>
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		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norsaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiornamento RSPP quinquennale]]></category>
		<category><![CDATA[campi elettromagnetici]]></category>

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		<description><![CDATA[Valutazione dei CAMPI ELETTROMAGNETICI: scadenza del 30 aprile. Il D. Lgs. 81/2008 ha stabilito al 30 aprile 2012 la scadenza per l’adeguamento delle aziende ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione vigente per la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici (CEM). La data era inizialmente stata fissata al 30/04/2008 ed è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Valutazione dei CAMPI ELETTROMAGNETICI: scadenza del 30 aprile.</strong></p>
<p>Il D. Lgs. 81/2008 ha stabilito al <strong>30 aprile 2012</strong> la scadenza per l’adeguamento delle aziende ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione vigente per la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici (CEM).</p>
<p>La data era inizialmente stata fissata al 30/04/2008 ed è stata prorogata di 4 anni dalla direttiva 2008/46/CE.</p>
<p>Per ulteriori riferimenti si rimanda al <strong>Titolo VIII – Capo IV del D. Lgs. 81/2008</strong> “AGENTI FISICI &#8211; PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI”.</p>
<p>Tra i punti principali della legge, ricordiamo i seguenti:</p>
<p>-  il campo di applicazione è relativo alla protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo 207, durante il lavoro;</p>
<p>-  le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto;</p>
<p>-  il campo di applicazione non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione;</p>
<p>-  il datore di lavoro misura o calcola i livelli dei CEM ai quali sono esposti i lavoratori;</p>
<p>- se i valori di azione sono superati e non è possibile escludere il superamento dei valori limite di esposizione e i rischi relativi alla sicurezza, il datore di lavoro elabora ed applica un programma d&#8217;azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione;</p>
<p>- i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ai CEM che superano i valori di azione devono essere indicati con un&#8217;apposita segnaletica. Tali aree sono inoltre identificate e l&#8217;accesso alle stesse e&#8217; limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione;</p>
<p>-  il medico competente tiene conto dei risultati della valutazione dei rischi, adegua il protocollo sanitario e visita i lavoratori esposti almeno annualmente;</p>
<p>La <strong>valutazione del rischio CEM è in effetti piuttosto complessa e richiede strumentazioni e conoscenze approfondite</strong>. Anche in questo campo c’è ovviamente chi, con stile da “rabdomante”, gira con uno strumento per gli ambienti di lavoro e sentenzia dove c’è o non c’è un CEM elevato.</p>
<p>Il CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione) ha definito già in un documento del 2006 (disponibile a chi ce ne facesse richiesta) quale è il profilo professionale dell’esperto nella valutazione dei rischi derivanti da CEM.</p>
<p><strong>Il personale di Norsaq che si occupa della valutazioni dei CEM ha ovviamente questa formazione ed una esperienza maturata in molti anni di attività esclusiva in questi ambiti.</strong></p>
<p>Per quanto riguarda il <strong>metodo di valutazione</strong> più che il D. Lgs. 81/2008 contano le Linee Guida delle Regioni e le indicazioni date da sito PAF (Portale Agenti Fisici) e da altri enti e strutture di coordinamento.</p>
<p>Le nostre valutazioni sono ad esempio effettuate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008), dalle “Indicazioni operative del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro” e dalle Norme Tecniche di settore: CEI 211-6 (Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana) e CEI 211-7 (Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana). I monitoraggi in continuo sono previsti dalle linee guida APAT e dal DECRETO 29 maggio 2008: &#8220;Il valore di induzione magnetica utile per la valutazione del non superamento del valore di attenzione e dell&#8217;obiettivo di qualità si ottiene come mediana dei valori registrati durante misure dirette prolungate per almeno 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. [...] La frequenza di campionamento deve essere rappresentativa dell&#8217;andamento dell&#8217;induzione nelle 24 ore. La strumentazione attualmente disponibile consente campionamenti dell&#8217;ordine dei secondi. Per la finalità della presente misura, si richiede l&#8217;acquisizione di almeno un campione al minuto”. In particolare la centralina per il monitoraggio in continuo (per misurare il valore mediano nelle 24 ore) potrà essere posizionata in punti ritenuti critici per gli individui della popolazione.</p>
<p>Gli <strong>strumenti</strong>, tra l’altro, che utilizziamo per le misure sono i seguenti:</p>
<p>- Misuratore di campo elettromagnetico in alta frequenza</p>
<p>- Sonda isotropica 100 kHz &#8211; 3 GHz</p>
<p>- Misuratore di campo magnetico in bassa frequenza</p>
<p>- Misuratore di campo elettrico in bassa frequenza</p>
<p>- Monitor di induzione magnetica in bassa frequenza</p>
<p>Segnaliamo infine che il 28 marzo, dalle 14,30 alle 18,30, presso CARPI HOTEL a Carpi, organizziamo un <strong>corso di formazione, valido per 4 ore di aggiornamento per RSPP / ASPP, sul tema della valutazione dei campi elettromagnetici</strong>:</p>
<p><strong>La misura dei campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro e di vita – Esposizione professionale ed esposizione indebita.</strong></p>
<p>Il corso può essere un’ottima occasione per apprendere gli elementi di base della valutazione e quindi orientarsi correttamente verso un insieme di “tecnici / metodi / strumentazioni” che possa portare ad una valutazione effettiva, completa e rappresentativa. Ulteriori informazioni sul corso le trovate sul sito di Norsaq alla pagina:</p>
<p><a href="http://www.norsaq.it/2012_n_01/04_LOCANDINA_CORSO_FANTINI_CAMPI_ELETTROM.pdf">http://www.norsaq.it/2012_n_01/04_LOCANDINA_CORSO_FANTINI_CAMPI_ELETTROM.pdf</a></p>
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		<title>Formazione per modo di dire</title>
		<link>http://www.norsaq.it/info/formazione/formazione-per-modo-di-dire.html</link>
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		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norsaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Il pm Guariniello indaga sui corsi di formazione. La Procura di Torino indaga su alcuni soggetti che erogano formazione per la sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è accertare la violazione dell’obbligo dell’effettivo apprendimento. E l&#8217;inchiesta potrebbe allargarsi alla &#8220;finta Fad&#8221;. Era ora! Ci sono: - i corsi dove paghi con carta di credito, ti arriva la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il pm Guariniello indaga sui corsi di formazione.<br />
La Procura di Torino indaga su alcuni soggetti che erogano formazione per la sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è accertare la violazione dell’obbligo dell’effettivo apprendimento. E l&#8217;inchiesta potrebbe allargarsi alla &#8220;finta Fad&#8221;.<br />
Era ora!</p>
<p>Ci sono:<br />
- i corsi dove paghi con carta di credito, ti arriva la password, ti colleghi al loro sito, stai collegato per le ore della durata del corso (intanto puoi anche andare a fare un fine settimana al mare), e automaticamente ti arriva l&#8217;attestato sempre per e.mail<br />
- i corsi con 120 persone (alla faccia della &#8220;interattività&#8221;, della personalizzazione e del rapporto docenti/discenti)<br />
- i corsi antincendio dove si spegne un fornello da campeggio in aula<br />
- i corsi di primo soccorso con 50 persone dove la prova pratica la fanno &#8220;a campione&#8221;<br />
- i corsi su qualsiasi argomento, tenuti da un &#8220;novello Leonardo&#8221; che le sa tutte</p>
<p>E tra poco, con i due accordi per la &#8220;formazione ex artt. 37 e 38&#8243; (lavoratori, preposti, dirigenti e DDL/RSPP) e &#8220;attrezzature&#8221; (carrelli elevatori, trattori, macchine movimento terra, PLE, etc.) ne vedremo delle belle.</p>
<p>Noi non abbiamo ancora attivato i corsi secondo questi accordi perchè sta per essere pubblicata una Linea Guida, come ci ha confermato l&#8217;avv. Fantini del Ministero del Lavoro, e prima di partire vogliamo avere un quadro chiaro.<br />
Suggeriamo alle imprese di non &#8220;impanicarsi&#8221;: l&#8217;unico obbligo con scadenza ravvicinata è quello relativo alla formazione dei neoassunti che devono frequentare le 8/12/16 ore entro i 60 gg dalla data di assunzione, per il resto c&#8217;è tempo per pianificare bene quello che in concreto va fatto.</p>
<p>Non ci siamo dimenticati quindi del tema ma stiamo ragionando su come fare una attività che abbia in concreto un valore aggiunto e un effetto sulla crescita della cultura della sicurezza.</p>
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		<title>Definizione di addetto all&#8217;uso del carrello elevatore</title>
		<link>http://www.norsaq.it/info/notizie/definizione-di-addetto-alluso-del-carrello-elevatore.html</link>
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		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norsaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[carrelli elevatori]]></category>
		<category><![CDATA[corsi carrellisti]]></category>

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		<description><![CDATA[La normativa in base alla quale i lavoratori addetti all&#8217;uso di macchine movimento terra sono soggetti, tra l&#8217;altro, a specifici controlli per verificare l’assenza di uso di sostanze psicotrope e di abuso di alcool, comporta per le aziende un ulteriore impegno organizzativo ed economico. Per tale motivo è fondamentale definire chiaramente all’interno della propria azienda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La normativa in base alla quale i <strong>lavoratori addetti all&#8217;uso di macchine movimento terra</strong> sono soggetti, tra l&#8217;altro, a specifici controlli per verificare l’assenza di <strong>uso di sostanze psicotrope e di abuso di alcool</strong>, comporta per le aziende un ulteriore impegno organizzativo ed economico.</p>
<p>Per tale motivo è fondamentale definire chiaramente all’interno della propria azienda chi sono realmente i <strong>carrellisti</strong>: essi andranno “battezzati”, qualificati con specifici corsi o in altro opportuno modo e sottoposti alla particolare sorveglianza sanitaria di cui sopra.</p>
<p>Spesso nella quotidiana attività di consulenza e supporto alle imprese ci si imbatte in situazioni limite, quali ad esempio quella di un nostro cliente, fabbricante di carrelli elevatori, il quale ha molti lavoratori che usano il carrello elevatore, non tanto in quanto finalizzato al trasposto di merci, ma in quanto esso stesso manufatto che viene spostato dalla linea di montaggio al collaudo e infine al reparto di spedizione. La domanda in questo caso era relativa alla eventuale definizione di carrellisti per questi lavoratori, inquadrati nella valutazione dei rischi come “collaudatori”. Abbiamo posto la domanda a <strong>Prevenzio.net</strong>, servizio della CCIAA di Modena in collaborazione con ASL Modena e Associazioni di Imprese, e riteniamo utile per tutti riportarne la risposta.</p>
<p>Segnaliamo che <strong>Norsaq organizza corsi di formazione per carrellisti</strong>, con diverse edizioni annuali, sia a carattere interaziendale che aziendale.</p>
<p><strong>PREVENZIONET &#8211; GLI ESPERTI RISPONDONO</strong></p>
<p>QUESITO</p>
<p>La REGIONE EMILIA-ROMAGNA nella &#8220;DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA 14 OTTOBRE 2010, N. 11312 &#8211; Divieto di assunzione di sostanze alcoliche, psicotrope e stupefacenti. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori assegnati a mansioni a rischio&#8221; stabilisce sia nell&#8217;allegato A (per alcool) che nell&#8217;Allegato B (per stupefacenti) che sono inclusi i lavoratori alla guida di macchine di movimentazione merci (guida di carrelli elevatori).</p>
<p>Ciò senza distinguere tra chi usa il carrello per il trasporto delle merci e chi lo utilizza in quanto addetto alla sua manutenzione (e quindi lo usa A VUOTO per caricarlo su pianali e portarlo presso la sede della manutenzione). Occorre quindi ritenere che sono soggetti anche tali addetti &#8220;alla guida&#8221;. Paradossalmente sarebbero soggetti per il percorso di carrello fino al pianale del furgone e poi esclusi per il trasporto su strada fatto con furgone che richiede la sola patente B. Ed anche: se sì, verrebbero assimilati a guidatori di carrelli anche gli operatori di una fabbrica di carrelli che spostano i mezzi alla fine della linea, una volta concluso il montaggio (quindi sempre a vuoto e senza alcuno scopo di movimentazione di materiali).</p>
<p>RISPOSTA</p>
<p><strong>Devono essere considerati soggetti alla guida dei carrelli elevatori solo gli utilizzatori professionali che ne fanno un uso non saltuario</strong>.</p>
<p>Tra questi non rientrano gli addetti alla manutenzione che, per svolgere il compito, li movimentano per brevi tratti, come nell&#8217;esempio riportato nella domanda.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Autocertificazione della valutazione dei rischi</title>
		<link>http://www.norsaq.it/info/notizie/autocertificazione-della-valutazione-dei-rischi.html</link>
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		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 07:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norsaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[autocertificazione valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[check-up gratuito sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Documento di Valutazione dei Rischi]]></category>

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		<description><![CDATA[Il D. Lgs. 81/2008 prevede, per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi. Articolo 29 &#8211; Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il D. Lgs. 81/2008 prevede, per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, la possibilità di<strong> autocertificare la valutazione dei rischi</strong>.</p>
<p><em>Articolo 29 &#8211; Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</em></p>
<p><em>5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).</em></p>
<p>E’ doveroso ricordare che:</p>
<p>1) <strong>l’autocertificazione NON esenta dagli altri obblighi</strong> (es. designazione del RSPP, nomine degli addetti antincendio e primo soccorso, corsi di formazione, etc.)</p>
<p>2) che l’autocertificazione come spesso viene fatta, consistente in una / due pagine in cui si dice che “il DDL ha fatto la valutazione dei rischi” aiuta come la classica <strong>foglia di fico</strong> in caso di infortuni e malattie professionali, ma soprattutto non serve a capire quali sono i rischi ed a evitare quindi infortuni e malattie professionali</p>
<p>3) che anche con l’autocertificazione <strong>occorre poi attivare tutte quelle attività gestionali</strong>, tipiche del sistema di gestione della sicurezza che ispira le norme sula sicurezza, quali: incontri di informazione, formazione ai rischi specifici, sorveglianza sanitaria, esercitazioni emergenza e gestione dei presidi antincendio, addestramento degli addetti per particolari rischi, mansioni o apparecchiature e DPI, etc.)</p>
<p>Ciò premesso va segnalato che la “superscorciatoia autocertificazione” ha i mesi contati. Infatti sono previste delle <strong>procedure standardizzate</strong> per effettuare la valutazione dei rischi ( cfr. articolo 6, comma 8, lettera f del Testo Unico Sicurezza). Il D. Lgs. 81/2008 prevede poi che fino e non oltre il<strong> 30 giugno 2012</strong>, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Motivo in più per iniziare a ragionare seriamente alle valutazioni dei rischi e a non ricorrere sempre alle soluzioni “by-pass”.</p>
<p>Infine ricordiamo che il Testo Unico Sicurezza prevede inoltre, all’art. 236 comma 4, che l’autocertificazione in materia di valutazione dei rischi debba essere puntuale e dettagliata nelle ipotesi in cui nell’ambiente di lavoro siano presenti particolari pericoli per la salute. Ad esempio vanno indicate le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni, mutageni o di processi industriali, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati.</p>
<p>Come sempre Norsaq supporta le aziende a identificare le forme più appropriate per la gestione della loro sicurezza, nello sforzo di non svolgere dei meri adempimenti burocratici e di tradurre il più possibile la sicurezza in pratica e in un ordinario aspetto gestionale dell’impresa.</p>
<p>Siamo disponibili per un <strong>check-up gratuito della sicurezza nella vs. azienda</strong>.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>La valutazione del sovraccarico biomeccanico dell&#8217;arto superiore (SBAS) con il metodo OCRA</title>
		<link>http://www.norsaq.it/info/notizie/la-valutazione-del-sovraccarico-biomeccanico-dellarto-superiore-sbas-con-il-metodo-ocra.html</link>
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		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norsaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiornamento RSPP quinquennale]]></category>
		<category><![CDATA[CARPI - MODENA]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione RSPP e ASPP]]></category>
		<category><![CDATA[Movimentazione Manuale dei Carichi]]></category>
		<category><![CDATA[SBAS - OCRA]]></category>
		<category><![CDATA[sovraccarico biomeccanico arti superiori]]></category>

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		<description><![CDATA[Lo scorso mercoledì 8 febbraio si è tenuta la prima parte del corso di aggiornamento per RSPP e ASPP sulla valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. (SBAS) La seconda parte della lezione si terrà il prossimo 15 febbraio nel pomeriggio presso Hotel Carpi, e avrà carattere principalmente esercitativo e applicativo. Il rischio SBAS, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Lo scorso mercoledì 8 febbraio si è tenuta la prima parte del corso di aggiornamento per RSPP e ASPP sulla valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. (SBAS) La seconda parte della lezione si terrà il prossimo 15 febbraio nel pomeriggio presso Hotel Carpi, e avrà carattere principalmente esercitativo e applicativo.<br />
Il rischio SBAS, nella maggior parte dei casi noto anche come &#8220;OCRA&#8221;, dal nome del metodo utilizzato per la sua definizione oggettiva, è in molti casi sottovalutato o addirittura non preso in considerazione.</div>
<div>Invece le patologie professionali dovute <strong>a movimenti ripetitivi </strong>rappresentano oggi tra le maggiori cause di lesioni muscolo-scheletriche e nervose periferiche nella popolazione lavorativa, <strong>superando in alcuni ambiti le patologie traumatiche da infortunio e le malattie professionali &#8220;classiche&#8221;</strong> (es. ipoacusie e malattie dell&#8217;apparato respiratorio).</p>
<p>Le malattie osteoarticolari si sono imposte all&#8217;attenzione delle aziende anche sotto l&#8217;aspetto assicurativo dato il crescente numero di denunce e di riconoscimenti di malattie professionali.</p></div>
<div>
Norsaq oltre ad effettuare una specifica attività formativa, iniziata con un incontro sulla MMC per sollevamento, abbassamento e traino/spinta, che giungerà, attraverso i due incontri sulla SBAS, alla definizione della <strong>&#8220;ergonomia del posto di lavoro&#8221;</strong> in programma nei prossimi mesi, supporta le aziende nella <strong>valutazione del rischio</strong> da <strong>movimentazione manuale dei carichi e da movimenti ripetitivi</strong>, oltre che nell&#8217;<strong>individuazione di soluzioni operative </strong>per migliorare la salute dei lavoratori e abbattere l&#8217;insorgenza di tali patologie.</div>
<div>Attraverso la collaborazione con personale qualificato, Norsaq vi può affiancare nella quantificazione di questi aspetti e nel miglioramento delle condizioni di lavoro del personale, con risparmio di costi per assenze dovute a malattie o per riconoscimenti di malattie professionali.</div>
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		</item>
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		<title>Corsi di formazione per aggiornamento per RSPP / ASPP</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norsaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiornamento RSPP quinquennale]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione RSPP e ASPP]]></category>

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		<description><![CDATA[Ricordiamo i prossimi corsi tecnici di formazione per aggiornamento per RSPP / ASPP che Norsaq ha organizzato a Carpi (Modena). -         Movimentazione manuale dei carichi: la valutazione del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori secondo ISO 11228-3 e check list OCRA – Prima parte, il prossimo 8 febbraio 2012 -         Movimentazione manuale dei carichi: la valutazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordiamo i prossimi corsi tecnici di formazione per aggiornamento per RSPP / ASPP che Norsaq ha organizzato a Carpi (Modena).</p>
<p>-         Movimentazione manuale dei carichi: la <strong>valutazione del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori</strong> secondo ISO 11228-3 e check list OCRA – Prima parte, il prossimo <strong>8 febbraio 2012</strong></p>
<p>-         Movimentazione manuale dei carichi: la <strong>valutazione del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori </strong>secondo ISO 11228-3 e check list OCRA – Seconda parte, il <strong>15 marzo 2012</strong></p>
<p>-         Rassegna delle <strong>novità normative in materia di sicurezza</strong> del 2011, il <strong>7 marzo 2012</strong></p>
<p>-         La <strong>misura dei campi elettromagnetici </strong>negli ambienti di lavoro e di vita – Esposizione professionale ed esposizione indebita, il <strong>28 marzo 2012</strong></p>
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		<title>Corso di formazione per addetti ai lavori sotto tensione: PES-PAV</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norsaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[CARPI - MODENA]]></category>
		<category><![CDATA[Corso PES - PAV]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONE e ADDESTRAMENTO in materia di sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Corso di  16 ore per addetti ai lavori sotto tensione: PES &#8211; PAV Data: 15 e 22 maggio 2012 dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30 Il corso dovrebbe essere frequentato da personale che abbia già un minimo di competenze di elettrotecnica di base ed di impiantistica in bassa tensione, ovvero “conoscenze di elettrotecnica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Corso di  16 ore per addetti ai lavori sotto tensione: PES &#8211; PAV<br />
Data: 15 e 22 maggio 2012 dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30</p>
<p>Il corso dovrebbe essere frequentato da personale che abbia già un minimo di competenze di elettrotecnica di base ed di impiantistica in bassa tensione, ovvero “conoscenze di elettrotecnica generale” e “conoscenza generale delle norme CEI 64-8”, prerequisito per il corso sulla CEI 11-27.Obiettivo del corso è quello di acquisire conoscenze teoriche di livello 1-A e 2-A.</p>
<p>Sede del corso: Sala Corsi CLASERVIZI<br />
Via Zappiano, 1/G<br />
41012 Carpi (MO)</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corso per addetti alla conduzione del carrello elevatore</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norsaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[CARPI - MODENA]]></category>
		<category><![CDATA[carrelli elevatori]]></category>
		<category><![CDATA[Corso carrellisti]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONE e ADDESTRAMENTO in materia di sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Corso di 4 ore per addetti alla conduzione del carrello elevatore che già lo utilizzano. Data: 16 marzo 2012 dalle 14,30 alle 18,30 Sede del corso: Sala Corsi CLASERVIZI Via Zappiano, 1/G 41012 Carpi (MO)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Corso di 4 ore per addetti alla conduzione del carrello elevatore che già lo utilizzano.<br />
Data: 16 marzo 2012 dalle 14,30 alle 18,30<br />
Sede del corso: Sala Corsi CLASERVIZI<br />
Via Zappiano, 1/G<br />
41012 Carpi (MO)</p>
]]></content:encoded>
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